Fondo Ristorazione, Pasticceria e Gelaterie 2022
Il fondo è finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana.
È prevista l’erogazione di agevolazioni fino al 70% dell’investimento, per un massimo di 30.000 euro per singola impresa, per:
- acquisto di macchinari professionali
- acquisto altri beni strumentali durevoli innovativi.
Fondo sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare italiano: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
d) non sono in situazione di difficoltà così come definita dal regolamento di esenzione;
e) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
g) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»).
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Fondo sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: presenta la domanda
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, perciò entro trenta giorni da oggi 31 agosto 2022, con provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero. (www.politicheagricole.it) e di Invitalia: www.invitalia.it
Al provvedimento sono allegati gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione.
Con il medesimo provvedimento, sono definiti gli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.
Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto.
I contributi sono deliberati dal Ministero nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarità delle DSAN presentate dalle imprese richiedenti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del presente decreto, secondo le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall’art. 4, comma 3, del presente decreto.
Le spese, da rendicontarsi devono essere interamente sostenute e pagate dall’impresa entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni.
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